Articolo n° 1 | Articolo n° 2 | Articolo n° 3 | ||
DENOMINAZIONE |
OGGETTO |
SEDE SOCIALE |
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E' costituita una Associazione denominata "VIVERE CASTELLAZZO” |
L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore sportivo, ricreativo culturale e del tempo libero; a titolo meramente esemplificativo si propone di organizzare: gare sportive non competitive, tornei di calcio, di tennis tavolo; mostre varie, di pittura, del libro, di oggetti antichi; gare di carte; corsi vari, di ballo, di musica, di ricamo, di taglio e cucito, di bricolage, di decoupage; manifestazioni, feste, gite; intrattenimenti musicali, teatrali, di cabaret; dibattiti ed incontri culturali. |
L'Associazione ha sede in: Bollate (MI) - Via Fametta, 37. Per lo svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi anche di altri luoghi che di volta in volta verranno stabiliti in funzione del tipo di attività. |
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Articolo n° 4 | Articolo n° 5 | Articolo n° 6 | ||
PATRIMONIO |
AMMISSIONE A SOCIO |
RECESSO ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO |
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Il patrimonio è formato: a) Dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione; b) Dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche; c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. |
Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. Sono associati tutti le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata (anche verbale), vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati versano la quota di associazione che sarà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. La quota annuale è fissa, quindi non potrà variare in funzione del mese di iscrizione. Gli associati che non avranno presentato le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimento a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. |
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per mancato pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dei Comitati Direttivi. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. |
Articolo n° 7 | Articolo n° 8 | Articolo n° 9 | ||
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE |
ASSEMBLEA |
COMITATO DIRETTIVO |
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Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci il Comitato Direttivo il Revisori dei Conti i Probiviri |
Gli associati formano l'assemblea. L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza dei voti. Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'Assemblea deliberare in merito: a) All'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; b) Alla nomina del Comitato Direttivo; c) Alla nomina del Revisore dei conti; d) Alla nomina di tre Probiviri; e) All'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamento; f) Ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre. L'assemblea è convocata almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza tramite avviso esposto presso la sede legale dell'Associazione, nonché nei luoghi dove l’Associazione svolge la propria attività, e comunque nei posti ritenuti più opportuni. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato tramite delega scritta. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di due altri associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. |
Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, ed un Segretario Verbalizzante. Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla successiva assemblea. Il sostituto sarà comunque sottoposto al gradimento dell'Assemblea, e rimarrà in carica sino alla scadenza prevista del Comitato. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o su richiesta, da un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo è convocato almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione anche verbale. In caso di urgenza il termine sarà ridotto a due giorni. Al Comitato Direttivo possono partecipare sia il “Revisore dei Conti”, che i Probiviri. |
Articolo n° 10 | Articolo n° 11 | Articolo n° 12 | ||
PRESIDENTE |
REVISORE DEI CONTI |
CONTROVERSIE |
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Il Presidente, ed in sua assensa o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte a terzi e in giudizio e da esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. |
Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. Al Revisore, con idonea capacità professionale, anche non associato, è delegata la funzione di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo. |
Tutte le eventuali controversie sociali tra Associati e/o tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri eletti dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et a equo senza formalità di procedura. Il collegio dei Probiviri resta in carica per un periodo di tre anni. |
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Articolo n° 13 | Articolo n° 14 | Articolo n° 15 | ||
BILANCIO |
ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO |
NORMA FINALE |
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L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 28 febbraio il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che perseguano gli stessi scopi. |
L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.: a) Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c. In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni, Comitati, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità. |
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia. |
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